Famac srl - Produzione di accessori per auto e moto dal 1964

Informativa legale
I nostri cataloghi sono fatti affinché il proprietario di una autovettura possa facilmente identificarla e verificare la parte necessaria alla riparazione della sua vettura.

Le marche ABARTH, ALFA ROMEO, AUDI, AUTOBIANCHI, BMW, CHEVROLET, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, IVECO, KIA, LANCIA, MERCEDES, MINI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, utilizzate nei nostri cataloghi, sono proprietà dei fabbricanti della auto a cui si riferiscono. I loro utilizzo nei nostri cataloghi, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare il modello di auto a cui si riferiscono. I nostri articoli, pur non essendo originali, sono perfettamente adattabili alle auto a cui si riferiscono.

I nostri sono prodotti equivalenti ai sensi e per gli effetti del Reg. 461/2010 secondo cui sono tali i pezzi di ricambio dotati di qualità sufficientemente elevata, di modo che il loro utilizzo non comprometta la reputazione della reti autorizzate dei costruttori di autoveicoli.

La responsabilità di provare che il pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione ricade, sempre, sulla casa automobilistica.

Sentenza Tribunale Ordinario di Bologna del 12/07/2023
N. R.G. 17897/2019
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. GUERNELLI Michele Presidente
Dr. SALINA Giovanni Giudice
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17897/2019 promossa da:
FORD MOTOR COMPANY, con il patrocino dell’Avv. CAMUSSO ALBERTO, dell’ Avv. MANASSERO GIOVANNA e dell’Avv. FABBRI ROSA LINDA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA DELLE ROSE N. 5 presso il difensore Avv. FABBRI ROSA LINDA
PARTE ATTRICE
contro
FAMAC S.R.L. (C.F. 00248630360), con il patrocinio dell’Avv. BECCARI PIERGIORGIO e dell’Avv. SENSI ALBERTO, elettivamen- te domiciliata in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA ROMA N. 11 presso il difensore Avv. SENSI ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Omissis
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da FORD MOTOR COMPANY nei confronti di FAMAC S.R.L. con atto di citazione notificato in data 28.10.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCERTA e DICHIARA che la produzione, commercializzazione,
pubblicizzazione da parte della convenuta di copricerchi recanti il marchio ovale Ford per cui è causa costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell’attrice sul predetto marchio e per l’effetto

INIBISCE a FAMAC S.R.L. ogni ulteriore atto di produzione, com- mercializzazione, offerta in vendita, pubblicizzazione, anche in rete, di copricerchi recanti il marchio ovale Ford per cui è causa; FISSA in € 500,00 la penale per ogni violazione dell’inibitoria, accertata suc- cessivamente al decorso di 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della presente sentenza;

CONDANNA FAMAC S.R.L. in persona del l.r.p.t. a pagare a FORD MOTOR COMPANY in persona del l.r.p.t. la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo;

DISPONE la pubblicazione del presente dispositivo a spese di FAMAC S.R.L. su due quotidiani di tiratura nazionale a scelta dell’attrice ed in rete sulla homepage del sito web della convenuta;

CONDANNA FAMAC S.R.L. in persona del l.r.p.t. al rimborso in fa- vore di FORD MOTOR COMPANY in persona del l.r.p.t. delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa dell’intestato Tribunale in data 12.7.2023.
Il Giudice est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Guernelli Michele

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